Per
la misericordia di Dio, Padre che
riconcilia, il Verbo prese carne
nel grembo purissimo della Beata
Vergine Maria per salvare "il
suo popolo dai suoi peccati"
(Mt 1, 21 ) e aprirgli "la
via della eterna salvezza".(1)
San Giovanni Battista conferma questa
missione indicando in Gesù
l'"Agnello di Dio", "colui
che toglie il peccato del mondo"
(Gv 1, 29). Tutta l'opera e la predicazione
del Precursore è una chiamata
energica e calorosa alla penitenza
e alla conversione, il cui segno
è il battesimo amministrato
nelle acque del Giordano. Lo stesso
Gesù si è sottomesso
a quel rito penitenziale (cfr Mt
3, 13- 17), non perché abbia
peccato, ma perché "Egli
si lascia annoverare tra i peccatori;
è già "l'Agnello
di Dio che toglie il peccato del
mondo" (Gv 1, 29); già
anticipa il "battesimo"
della sua morte cruenta".(2)
La salvezza è, dunque e innanzitutto,
redenzione dal peccato quale impedimento
all'amicizia con Dio, e liberazione
dallo stato di schiavitù
nel quale si trova l'uomo, che ha
ceduto alla tentazione del Maligno
e ha perso la libertà dei
figli di Dio (cfr Rm 8, 21).
La missione affidata da Cristo agli
Apostoli è l'annuncio del
Regno di Dio e la predicazione del
Vangelo in vista della conversione
(cfr Mc 16, 15; Mt 28, 18-20). La
sera dello stesso giorno della sua
Risurrezione, quando è imminente
l'inizio della missione apostolica,
Gesù dona agli Apostoli,
in virtù della forza dello
Spirito Santo, il potere di riconciliare
con Dio e con la Chiesa i peccatori
pentiti: "Ricevete lo Spirito
Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi" (Gv
20, 22-23).(3)
Lungo la storia e nell'ininterrotta
prassi della Chiesa "il ministero
della riconciliazione" (2 Cor
5, 18), donata mediante i sacramenti
del Battesimo e della Penitenza,
si è dimostrato un impegno
pastorale sempre vivamente sentito,
compiuto in ossequio al mandato
di Gesù come parte essenziale
del ministero sacerdotale. La celebrazione
del sacramento della Penitenza ha
avuto nel corso dei secoli uno sviluppo
che ha conosciuto diverse forme
espressive, sempre, però,
conservando la medesima struttura
fondamentale che comprende necessariamente,
oltre all'intervento del ministro
- soltanto un Vescovo o un presbitero,
che giudica e assolve, cura e guarisce
nel nome di Cristo - gli atti del
penitente: la contrizione, la confessione
e la soddisfazione.
Nella Lettera apostolica "Novo
millennio ineunte" ho scritto:
"Un rinnovato coraggio pastorale
vengo poi a chiedere perché
la quotidiana pedagogia delle comunità
cristiane sappia proporre in modo
suadente ed efficace la pratica
del sacramento della Riconciliazione.
Come ricorderete, nel 1984 intervenni
su questo tema con l'Esortazione
postsinodale "Reconciliatio
et paenitentia", che raccoglieva
i frutti di riflessione di un'Assemblea
generale del Sinodo dei Vescovi
dedicata a questa problematica.
Invitavo allora a fare ogni sforzo
per fronteggiare la crisi del "senso
del peccato" (...) Quando il
menzionato Sinodo affrontò
il problema, stava sotto gli occhi
di tutti la crisi del Sacramento,
specialmente in alcune regioni del
mondo. I motivi che ne erano all'origine
non sono svaniti in questo breve
arco di tempo. Ma l'Anno giubilare,
che è stato particolarmente
caratterizzato dal ricorso alla
Penitenza sacramentale, ci ha offerto
un messaggio incoraggiante, da non
lasciar cadere: se molti, e tra
essi anche tanti giovani, si sono
accostati con frutto a questo Sacramento,
probabilmente è necessario
che i Pastori si armino di maggior
fiducia, creatività e perseveranza
nel presentarlo e farlo valorizzare".(4)
Con queste parole ho inteso e intendo
far coraggio e, nello stesso tempo,
rivolgere un forte invito ai miei
confratelli Vescovi - e, attraverso
di essi, a tutti i presbiteri -
per un sollecito rilancio del sacramento
della Riconciliazione, anche come
esigenza di autentica carità
e di vera giustizia pastorale,(5)
ricordando loro che ogni fedele,
con le dovute disposizioni interiori,
ha diritto a ricevere personalmente
il dono sacramentale.
Con queste parole ho inteso e intendo
far coraggio e, nello stesso tempo,
rivolgere un forte invito ai miei
confratelli Vescovi - e, attraverso
di essi, a tutti i presbiteri -
per un sollecito rilancio del sacramento
della Riconciliazione, anche come
esigenza di autentica carità
e di vera giustizia pastorale,(5)
ricordando loro che ogni fedele,
con le dovute disposizioni interiori,
ha diritto a ricevere personalmente
il dono sacramentale.
Affinchè il discernimento
sulle disposizioni dei penitenti
in ordine alla remissione o meno,
e all'imposizione dell'opportuna
penitenza da parte del ministro
del Sacramento possa essere attuato,
occorre che il fedele, oltre alla
coscienza dei peccati commessi,
al dolore per essi e alla volontà
di non più ricaderci,(6)
confessi i suoi peccati. In questo
senso, il Concilio di Trento dichiarò
che è necessario "per
diritto divino confessare tutti
e singoli i peccati mortali".(7)
La Chiesa ha visto sempre un nesso
essenziale tra il giudizio affidato
ai sacerdoti in questo Sacramento
e la necessità che i penitenti
dichiarino i propri peccati,(8)
tranne in caso di impossibilità.
Pertanto, essendo la confessione
completa dei peccati gravi per istituzione
divina parte costitutiva del Sacramento,
essa non resta in alcun modo affidata
alla libera disponibilità
dei Pastori (dispensa, interpretazione,
consuetudini locali, ecc.).
La competente Autorità ecclesiastica
specifica unicamente - nelle relative
norme disciplinari - i criteri per
distinguere l'impossibilità
reale di confessare i peccati da
altre situazioni in cui l'impossibilità
è solo apparente o comunque
superabile.
Nelle
attuali circostanze pastorali, venendo
incontro alle preoccupate richieste
di numerosi Fratelli nell'Episcopato,
considero conveniente richiamare
alcune delle leggi canoniche vigenti
circa la celebrazione di questo
Sacramento, precisandone qualche
aspetto per favorire in spirito
di comunione con la responsabilità
che è propria dell'intero
Episcopato(Q) una sua migliore amministrazione.
Si tratta di rendere effettiva e
di tutelare una celebrazione sempre
più fedele, e pertanto sempre
più fruttifera, del dono
affidato alla Chiesa dal Signore
Gesù dopo la risurrezione
(cfr Gv 20, 19-23). Ciò appare
specialmente necessario dal momento
che si osserva in alcune regioni
la tendenza all'abbandono della
confessione personale insieme ad
un ricorso abusivo all'"assoluzione
generale" o "collettiva",
sicché essa non appare come
mezzo straordinario in situazioni
del tutto eccezionali. Sulla base
di un allargamento arbitrario del
requisito della grave necessità,(10)
si perde di vista in pratica la
fedeltà alla configurazione
divina del Sacramento, e concretamente
la necessità della confessione
individuale, con gravi danni per
la vita spirituale dei fedeli e
per la santità della Chiesa.
Pertanto, dopo aver sentito in merito
la Congregazione per la Dottrina
della Fede, la Congregazione per
il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti e il Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi, nonché
i pareri di venerati Fratelli Cardinali
preposti ai Dicasteri della Curia
Romana, ribadendo la dottrina cattolica
riguardo al sacramento della Penitenza
e della Riconciliazione, esposta
sinteticamente nel Catechismo della
Chiesa Cattolica,(11) cosciente
della mia responsabilità
pastorale e con piena consapevolezza
della necessità ed efficacia
sempre attuali di questo Sacramento,
dispongo quanto segue:
1. Gli Ordinari ricordino a tutti
i ministri del sacramento della
Penitenza che la legge universale
della Chiesa ha ribadito, in applicazione
della dottrina cattolica in materia,
che:
a) "La confessione individuale
e integra e l'assoluzione costituiscono
l'unico modo ordinario con cui il
fedele, consapevole di peccato grave,
è riconciliato con Dio e
con la Chiesa; solamente una impossibilità
fisica o morale scusa da una tale
confessione, nel qual caso la riconciliazione
si può ottenere anche in
altri modi".(12)
b) Perciò, "tutti coloro
cui è demandata in forza
dell'ufficio la cura delle anime,
sono tenuti all'obbligo di provvedere
che siano ascoltate le confessioni
dei fedeli a loro affidati, che
ragionevolmente lo chiedano, e che
sia ad essi data l'opportunità
di accostarsi alla confessione individuale,
stabiliti, per loro comodità,
giorni e ore".(13)
Inoltre, tutti i sacerdoti che hanno
la facoltà di amministrare
il sacramento della Penitenza, si
mostrino sempre e pienamente disposti
ad amministrarlo ogniqualvolta i
fedeli ne facciano ragionevolmente
richiesta. (14) La mancanza di disponibilità
ad accogliere le pecore ferite,
anzi, ad andare loro incontro per
ricondurle all'ovile, sarebbe un
doloroso segno di carenza di senso
pastorale in chi, per l'Ordinazione
sacerdotale, deve portare in sé
l'immagine del Buon Pastore.
2. Gli Ordinari del luogo, nonché
i parroci e i rettori di chiese
e santuari, devono verificare periodicamente
che di fatto esistano le massime
facilitazioni possibili per le confessioni
dei fedeli. In particolare, si raccomanda
la presenza visibile dei confessori
nei luoghi di culto durante gli
orari previsti, l'adeguamento di
questi orari alla situazione reale
dei penitenti, e la speciale disponibilità
per confessare prima delle Messe
e anche per venire incontro alla
necessità dei fedeli durante
la celebrazione delle SS. Messe,
se sono disponibili altri sacerdoti.(15)
3. Poiché "il fedele
è tenuto all'obbligo di confessare
secondo la specie e il numero tutti
i peccati gravi commessi dopo il
Battesimo e non ancora direttamente
rimessi mediante il potere delle
chiavi della Chiesa, ne accusati
nella confessione individuale, dei
quali abbia coscienza dopo un diligente
esame",(16) va riprovato qualsiasi
uso che limiti la confessione ad
un'accusa generica o soltanto di
uno o più peccati ritenuti
più significativi. D'altra
parte, e tenendo conto della chiamata
di tutti i fedeli alla santità,
si raccomanda loro di confessare
anche i peccati veniali.(17
4.
Alla luce e nel contesto delle norme
precedenti, deve essere compresa
e rettamente applicata l'assoluzione
a più penitenti insieme senza
la previa confessione individuale,
prevista al can. 961 del Codice
di Diritto Canonico. Essa, infatti,
"riveste un carattere di eccezionalità"(18)
e "non può essere impartita
in modo generale se non:
1° vi sia imminente pericolo
di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti
non basti il tempo per ascoltare
le confessioni dei singoli penitenti;
2° vi sia grave necessità,
ossia quando, dato il numero dei
penitenti, non si hanno a disposizione
confessori sufficienti per ascoltare,
come si conviene, le confessioni
dei singoli entro un tempo conveniente,
sicché i penitenti, senza
loro colpa, sarebbero costretti
a rimanere a lungo privi della grazia
sacramentale o della sacra comunione;
però la necessità
non si considera sufficiente quando
non possono essere a disposizione
dei confessori, per la sola ragione
di una grande affluenza di penitenti,
quale può aversi in occasione
di una grande festa o di un pellegrinaggio".(19)
Circa il caso di grave necessità,
si precisa quanto segue:
a) Si tratta di situazioni che,
oggettivamente, sono eccezionali,
come quelle che si possono verificare
in territori di missione o in comunità
di fedeli isolati, dove il sacerdote
può passare soltanto una
o poche volte l'anno o quando le
condizioni belliche, meteorologiche
o altre simili circostanze lo consentano.
b) Le due condizioni stabilite nel
canone per configurare la grave
necessità sono inseparabili,
per cui non è mai sufficiente
la sola impossibilità di
confessare "come si conviene"
i singoli entro "un tempo conveniente"
a causa della scarsità di
sacerdoti; tale impossibilità
deve essere unita al fatto che altrimenti
i penitenti sarebbero costretti
a rimanere "a lungo",
senza loro colpa, privi della grazia
sacramentale. Si debbono perciò
tener presenti le circostanze complessive
dei penitenti e della diocesi, per
quanto attiene l'organizzazione
pastorale di questa e la possibilità
di accesso dei fedeli al sacramento
della Penitenza.
e) La prima condizione, l'impossibilità
di poter ascoltare le confessioni
"come si conviene" "entro
un tempo conveniente", fa riferimento
solo al tempo ragionevolmente richiesto
per l'essenziale amministrazione
valida e degna del Sacramento, non
essendo rilevante a tale riguardo
un colloquio pastorale più
lungo, che può essere rimandato
a circostanze più favorevoli.
Questo tempo ragionevolmente conveniente,
entro cui ascoltare le confessioni,
dipenderà dalle possibilità
reali del confessore o confessori
e degli stessi penitenti.
d) Circa la seconda condizione,
sarà un giudizio prudenziale
a valutare quanto lungo debba essere
il tempo di privazione della grazia
sacramentale affinché si
abbia vera impossibilità
a norma del can. 960, allorché
non vi sia imminente pericolo di
morte. Tale giudizio non è
prudenziale se stravolge il senso
dell'impossibilità fisica
o morale, come accadrebbe se, ad
esempio, si considerasse che un
tempo inferiore a un mese implicherebbe
rimanere "a lungo" in
simile privazione.
e) Non è ammissibile il creare
o il permettere che si creino situazioni
di apparente grave necessità,
derivanti dalla mancata amministrazione
ordinaria del Sacramento per inosservanza
delle norme sopra ricordate(20)
e tanto meno, dall'opzione dei penitenti
in favore dell'assoluzione in modo
generale, come se si trattasse di
una possibilità normale ed
equivalente alle due forme ordinarie
descritte nel Rituale.
f) La sola grande affluenza di penitenti
non costituisce sufficiente necessità,
non soltanto in occasione di una
festa solenne o di un pellegrinaggio,
ma neppure per turismo o altre simili
ragioni dovute alla crescente mobilità
delle persone.
5. Giudicare se ricorrano le condizioni
richieste a norma del can. 961,
§1,2°, non spetta al confessore,
ma "al Vescovo diocesano, il
quale, tenuto conto dei criteri
concordati con gli altri membri
della Conferenza Episcopale, può
determinare i casi di tale necessità".(21)
Tali criteri pastorali dovranno
essere espressione della ricerca
della totale fedeltà, nelle
circostanze dei rispettivi territori,
ai criteri di fondo espressi dalla
disciplina universale della Chiesa,
i quali peraltro poggiano sulle
esigenze derivanti dallo stesso
sacramento della Penitenza nella
sua divina istituzione.
6. Essendo di fondamentale importanza,
in una materia tanto essenziale
per la vita della Chiesa, la piena
armonia tra i vari Episcopati del
mondo, le Conferenze Episcopali,
a norma del can. 455 § 2 del
C.1.C., faranno pervenire quanto
prima alla Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti il testo delle norme
che esse intendono emanare oppure
aggiornare, alla luce del presente
Motu proprio sull'applicazione del
can. 961 del C.I.C. Ciò non
mancherà di favorire una
sempre più grande comunione
tra i Vescovi di tutta la Chiesa,
spingendo ovunque i fedeli ad attingere
abbondantemente alle fonti della
misericordia divina, sempre zampillanti
nel sacramento della Riconciliazione.
In
questa prospettiva di comunione
sarà pure opportuno che i
Vescovi diocesani riferiscano alle
rispettive Conferenze Episcopali
circa il verificarsi o meno, nell'ambito
della loro giurisdizione, di casi
di grave necessità. Sarà
poi compito delle Conferenze Episcopali
informare la predetta Congregazione
circa la situazione di fatto esistente
nel loro territorio e sugli eventuali
mutamenti che dovessero in seguito
registrarsi.
7. Quanto alle disposizioni personali
dei penitenti viene ribadito che:
a) "Affinché un fedele
usufruisca validamente dell'assoluzione
sacramentale impartita simultaneamente
a più persone, si richiede
che non solo sia ben disposto, ma
insieme faccia il proposito di confessare
a tempo debito i singoli peccati
gravi, che al momento non può
confessare". (22)
b) Per quanto è possibile,
anche nel caso di imminente pericolo
di morte, venga premessa ai fedeli
"l'esortazione che ciascuno
provveda a porre l'atto di contrizione".(23)
e) È chiaro che non possono
ricevere validamente l'assoluzione
i penitenti che vivono in stato
abituale di peccato grave e non
intendono cambiare la loro situazione.
8. Fermo restando l'obbligo "di
confessare i propri peccati gravi
almeno una volta all'anno",(24)
"colui al quale sono rimessi
i peccati gravi mediante l'assoluzione
generale, si accosti quanto prima,
offrendosene l'occasione, alla confessione
individuale, prima che abbia a ricevere
un'altra assoluzione generale, a
meno che non sopraggiunga una giusta
causa".(25)
9. Circa il luogo e la sede per
la celebrazione del Sacramento,
si tenga presente che:
a) "il luogo proprio per ricevere
le confessioni sacramentali è
la chiesa o l'oratorio",(26)
pur restando chiaro che ragioni
di ordine pastorale possono giustificare
la celebrazione del Sacramento in
luoghi diversi;(27)
b) la sede per le confessioni è
disciplinata dalle norme emanate
dalle rispettive Conferenze Episcopali,
le quali garantiranno che essa sia
collocata "in luogo visibile"
e sia anche "provvista di grata
fissa", così da consentire
ai fedeli ed agli stessi confessori
che lo desiderano di potersene liberamente
servire.(28)
Tutto ciò che con la presente
Lettera apostolica in forma di Motu
proprio ho stabilito, ordino che
abbia pieno e durevole valore e
sia osservato a partire da questo
giorno, nonostante qualsiasi altra
disposizione in contrario. Quanto
ho stabilito con questa Lettera
ha valore, per sua natura, anche
per le venerande Chiese Orientali
Cattoliche, in conformità
ai rispettivi canoni del Codice
loro proprio.
Dato a Roma, presso San Pietro,
il 7 del mese di aprile, Domenica
nell'Ottava di Pasqua o della Divina
Misericordia, nell'anno del Signore
2002, ventiquattresimo di Pontificato.
GIOVANNI
PAOLO II
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